Il testo integrale
del documento di riforma del CGIE
Redato dopo un ampio dibattito.

ROMA, 10 maggio 2007. - Il Cgie, riunito da martedì in Plenaria alla Farnesina, ha approvato ieri, 9 maggio, a larga maggioranza - con 4 astenuti ed 1 voto contrario - il documento di sintesi preparato dalla III Commissione sulla "Riforma del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero". Il testo è stato redato dopo un ampio dibattito che ha coinvolto tutti i livelli di rappresentanza: dai Comites alle Commissioni Continentali e sarà ora consegnato al governo, al quale spetterà il compito di recepire le indicazioni emerse in assemblea ed elaborare un apposito disegno di legge.

Il documento sarà presentato alle istituzionicon una lettera di accompagnamento nella quale saranno sottolineati tre concetti fondamentali: l’autonomia, specie quella finanziaria, del Cgie; il riferimento alle proporzioni geografiche nella elezione del Comitato di Presidenza; ed una precisazione sulla composizione del Consiglio, stabilita nel testo in 65 consiglieri eletti all’estero e 29 di nomina governativa e che invece si vorrebbe definire più genericamente in 94 consiglieri, consentendo così un’eventuale diminuzione dei membri di nomina governativa. Inoltre, si è stabilito di allegare al documento il verbale dell’intero dibattito svoltosi ieri in Assemblea, così da consentire a governo e parlamento di conoscere tutti gli spunti emersi in Plenaria, che non è stato possibile codificare all’interno del testo.

Riportiamo di seguito, per utile documentazione, il testo integrale del documento.

 

La riforma del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, riunito a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri, il 9 maggio 2007, consapevole che l'elezione dei Parlamentari della circoscrizione estero, in attuazione per la prima volta della Legge 429/01 in occasione delle elezioni politiche nazionali dell'aprile 2006, abbia completato e quindi profondamente modificato l'articolazione della rappresentanza politica degli italiani all'estero; sollecitato dal Governo ad esprimersi sui principi che il Legislatore dovrebbe assumere a criterio di riferimento per la nuova legge di riforma del Consiglio Generale; avendo suscitato un ampio dibattito a tutti i livelli, dall'associazionismo, ai Comites, fino alle Commissioni Continentali dello stesso CGIE quale momento di sintesi delle esigenze e delle proposte specifiche delle determinate aree geografiche nelle quali si sono insediate le nostre collettività all'estero; ha approvato il presente documento che assume valore di proposta formale del Consiglio Generale, indirizzata ai sensi della Legge istitutiva L. 368/89 e successive modifiche alle istanze preposte, in questo caso Parlamento e Governo, all'attuazione delle iniziative e politiche nei riguardi delle collettività italiane all'estero. La legge dispone (art 5 bis) che eventuali discordanze dalle proposte formulate dal Consiglio Generale debbano essere motivate per iscritto.

 

Le ragioni della riforma

L'esigenza di una riforma del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) nasce dalla necessità di ripensare in forma organica l'intero sistema della rappresentanza degli italiani all'estero, che si è costruito nel tempo per sedimentazioni successive, e di realizzare strumenti di partecipazione più efficaci, adeguati alla sensibilità democratica che si è sviluppata, in particolare negli ultimi anni, all'interno delle nostre comunità.
Non si tratta, dunque, di rispondere soltanto a pur legittime questioni particolari, interne ed esterne all'organismo, ma di dare organicità ed efficienza ad una pratica di cittadinanza nei confronti del sistema democratico italiano, fondata su diritti costituzionali e inquadrata in un progetto di moderna e attiva internazionalizzazione del nostro Paese.

La partecipazione di un crescente numero di cittadini italiani all'estero alle diverse e reiterate prove per l'elezione dei rappresentanti dei COMITES e del CGIE e per la scelta dei parlamentari della Circoscrizione Estero, sia pure tra numerose difficoltà e limiti di ordine organizzativo, ha fatto lievitare l'interesse per l'esercizio democratico anche al di fuori del territorio nazionale. Nello stesso tempo, l'avvento dei parlamentari espressi dalle comunità all'estero pone l'esigenza di ripensare e ridistribuire funzioni e compiti tra gli organismi di rappresentanza esistenti. Un'esigenza che si aggiunge alla già matura e diffusa convinzione di dovere assicurare, comunque, maggior peso e incisività agli strumenti già operanti.

 

La funzione di rappresentanza

Riguardo al CGIE, il primo nodo da sciogliere riguarda la sua natura. È importante, per altro, che la questione sia inquadrata e articolata nell'ambito della politica estera dell'Italia, in funzione di una valorizzazione di esperienze sociali, economiche, culturali presenti in ogni continente. È questa una condizione che permette al nostro Paese di esaltare e mantenere vivi i rapporti con i cittadini italiani all'estero e di fruire delle loro eccellenze.

La legge istitutiva 6.11.1998, ancora in vigore, afferma che esso è un "organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero". Un'indicazione, come si vede, estensiva, del tutto giustificata in una fase storica nella quale il CGIE è stato l'unico soggetto generale di rappresentanza degli italiani all'estero.

La più recente legge di riforma dei COMITES da un lato e l'entrata a regime del sistema di voto per corrispondenza dall' altro inducono non a diluire o a limitare la funzione di rappresentanza - perché essa va ribadita con chiarezza - ma certo a circostanziarne l'ambito e a proporzionarne l'esercizio con le altre istanze.

Prima di tutto va dunque riaffermato il compito di rappresentanza del nuovo Consiglio Generale verso tutte le istituzioni e gli enti che adottino politiche volte agli italiani all'estero o concorrano a realizzarle. Tuttavia, l'esperienza accumulata nel passato, anche recente, e il fatto nuovo della presenza in Parlamento degli eletti nella Circoscrizione Estero inducono a rivolgere questa funzione con particolare cura verso le diverse articolazioni esecutive del Governo, ad iniziare dalle strutture centrali e periferiche del MAE, verso i soggetti che sviluppano flussi di comunicazione volti alle nostre comunità di origine, verso gli enti economici e strumentali che promuovono gli interessi del Paese sul piano internazionale e, soprattutto, verso le Regioni e gli enti territoriali, che nel loro complesso esprimono ormai un volume di intervento di misura e qualità ragguardevoli.

Uno dei punti centrali della fisionomia del nuovo organismo dovrebbe essere proprio quello di affermarne il ruolo di componente paritario e organico della Conferenza permanente Stato - Regioni - Province Autonome - CGIE, nella quale dovrebbero essere definite e coordinate le linee di intervento pubbliche verso le comunità italiane all'estero.

Le forme attraverso le quali si dovrebbe esercitare questa funzione di rappresentanza non dovrebbe sostanzialmente esaurirsi nell'espressione di pareri non vincolanti, ma estendersi alla possibilità di suggerimento e di proposta, alla richiesta di documentazione e di indagine, all'indicazione e all'elaborazione progettuale da mettere a disposizione di enti istituzionalmente competenti nella materia, al concorso alla pianificazione degli interventi attraverso la Conferenza Stato - Regioni Province Autonome - CGIE dal un lato, e attraverso i Piani Paese e i Piani Continentali dall' altro.

 

La funzione di raccordo e coordinamento

Oltre a quella di rappresentanza, nel nuovo contesto politico-istituzionale per il CGIE va concepita un'altra essenziale funzione, che è quella di raccordo e di coordinamento sia con le istanze associative e istituzionali di base che con il gruppo dei parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero.

Sotto il primo aspetto, l'esigenza che si avverte è quella della rivitalizzazione del prezioso tessuto associativo, in crisi per molteplici e note ragioni, e del rafforzamento dei COMITES, che debbono soffrire di meno lacci e lacciuoli ed essere aiutati a sviluppare la loro iniziativa, se occorre anche con un più incisivo intervento normativo. In ogni caso, uno dei modi per raggiungere questi obiettivi, al di là di polemiche estemporanee e strumentali, è certamente quello di potere raccogliere e proiettare le istanze più dirette, che altrimenti si disperderebbero o si spegnerebbero, dal livello di base a quello nazionale e continentale. Un CGIE con poteri rinnovati e riconosciuti anche dalle autorità locali, oltre che dai rappresentanti diplomatici e consolari, deve essere visto in un relazione di sussidarietà con i COMITES e la realtà associativa che li esprime. La separazione o addirittura la concorrenza tra COMITES e CGIE, che qualcuno ipotizza, comporterebbe obiettivamente l'indebolimento degli uni e l'isolamento dell' altro, con un arretramento generale del potere di rappresentanza. Solo un rapporto tra soggetti istituzionali forti e vitali può consentire a tutti gli interlocutori di crescere e corrispondere alle esigenze vere delle comunità .

Proprio per questo interesse di ordine generale, la legge di riforma del CGIE non dovrebbe esimersi dal disegnare poteri chiari e concreti di questo organismo a livello di singoli Paesi e a livello di continenti, superando - come si dirà - le attuali sfasature tra gli ambiti continentali del CGIE e le ripartizioni territoriali previste dalla legge ordinaria sul voto all'estero.

Un modo concreto per rafforzare i rapporti con i COMITES, può essere quello di integrare i presidenti degli INTERCOMITES e, dove non esistano, dei COMITES nelle assemblee continentali. Di converso, un analogo effetto di raccordo potrebbe avere la previsione di concorso alla copertura delle spese di trasferimento dei componenti del CGIE per assicurare la loro presenza alle riunioni dei COMITES.

 

Il rapporto con i parlamentari

Sul versante dei rapporti tra CGIE e delegazione parlamentare i compiti da assegnare al nuovo organismo non possono essere meno pregnanti. Le funzioni dei parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, naturalmente, non sono diverse da quelle di tutti gli altri componenti il Parlamento nazionale, essendo essi, allo stesso titolo, rappresentanti del popolo italiano "senza vincoli di mandato". E tuttavia, la legge e, prima ancora, la modifica della Costituzione hanno voluto che il Parlamento si arricchisse di una presenza capace di fare sentire la voce e le istanze della comunità italiana nel mondo. È impensabile, tuttavia, che per le dimensioni delle ripartizioni elettorali e per l'impossibilità di assicurare un rapporto diretto con le realtà di base i nostri eletti possano assolvere individualmente questa delicata parte del loro mandato. Anche in questo caso, è interesse di ordine generale fare in modo che tra i COMITES, il mondo associativo e le nuove generazioni d'origine da un lato e i parlamentari eletti all'estero dall'altro si collochi un anello di congiunzione che raccolga esigenze, impulsi e domande e, dopo averI e opportunamente selezionate e ricomposte in forma programmatica, le renda disponibili con continuità e competenza a beneficio della delegazione parlamentare. Allo stesso modo, è altrettanto utile per i parlamentari poter disporre di un canale politico-istituzionale come il CGIE, che si aggiunga in modo qualificato e specifico agli altri di cui dispongono, attraverso il quale fare arrivare alla platea più ampia degli italiani all'estero informazioni, opportunità, indicazioni operative e risultati del lavoro svolto.

Per questo, oltre alla conferma di una sistematica partecipazione di una delegazione parlamentare ai lavori del CGIE, è auspicabile che sia prevista la presenza dei parlamentari della Circoscrizione Estero con il solo diritto di parola.

 

Rafforzamento e razionalizzazione delle istanze continentali

Questo più diretto rapporto con il territorio, dal quale attingere e convogliare verso istanze più alte problematiche, sollecitazioni e proposte, comporta anche all'interno del CGIE una redistribuzione di funzioni e, soprattutto, una diversa metodologia di lavoro. Fin quando l'organismo è stato l'unico soggetto di rappresentanza generale degli italiani all'estero nei confronti delle istituzioni italiane, è stata giustificata la fisionomia prevalentemente centralistica della sua iniziativa. Nel momento in cui ad esso si affianca la delegazione parlamentare e si rafforza l'esigenza di dare una risposta più efficace e sistematica alla domanda di partecipazione che si manifesta nelle nostre comunità sembra opportuno rafforzare la funzione di collegamento con i Paesi di insediamento dei rappresentanti territoriali e di spostare poteri decisionali a favore dei livelli continentali, trasformandoli eventualmente in Assemblee Continentali, presiedute da altrettanti Vice Segretari, e attribuendo loro prerogative adeguate.

Si tratterà, naturalmente, di disegnare il nuovo assetto in modo equilibrato per evitare che il processo di decentramento del CGIE possa rafforzare tendenze localistiche o, peggio ancora, rischi di "balcanizzazione" dell'organismo. Per questo è auspicabile che la funzione di rappresentanza generale del CGIE, che va chiaramente riaffermata, possa essere declinata al suo interno in modo sempre più aperto e in collaborazione con le strutture istituzionali e associative di base. A tal fine, va superata la pratica della riunione annuale per ciascun Paese dei componenti del CGm preveden. do, •nvece, un incontro preliminare per ogni riunione continentale, aperto ai rappresentanti degli INTERCOMITES (o, laddove non esistano, ai presidenti dei COMITES).

In coerenza con questa prospettiva di rafforzamento della dimensione continentale, è auspicabile che le aree continentali coincidano con l'articolazione territoriale della circoscrizione elettorale estero, esaminando sia la possibilità di revisione della prima che della seconda. In ogni caso, vanno risolte le attuali criticità del Centro America e del Nord Africa, aree per le quali la ripartizione elettorale nella quale sono state inserite non corrisponde all'area geografico-culturale di naturale appartenenza.

Il CGIE sarebbe pertanto suddiviso in cinque raggruppamenti, quattro continentali ed uno di nomina governativa.

 

Autonomia del CGIE

Un rinnovato e più incisivo CGIE deve vedere riconosciuta dalla nuova legge una sua più definita autonomia. Questo può avvenire in due modi: rafforzando le prerogative di alcuni suoi organi e favorendo un maggiore accreditamento dei suoi rappresentanti presso le autorità locali dei Paesi di residenza.

Sotto il primo aspetto, il CGIE, pur mantenendo la propria attuale fisionomia di organismo di rappresentanza politica delle collettività all'estero, fondato sul volontariato ed ancorato al Ministero degli Affari Esteri, sia come sede che come organizzazione amministrativa (segreteria esecutiva), dovrebbe vedere riconosciuto al Segretario Generale più forti poteri operativi e di rappresentanza. In particolare, in considerazione dei gravosi impegni istituzionali dell'On.le Ministro degli Affari Esteri, la proiezione esterna del CGIE dovrà essere affidata al Segretario Generale. Quest'ultimo ed i Vice Segretari Generali continentali dovranno poter disporre degli strumenti e dei sostegni necessari ad assicurarne una piena funzionalità operativa.

Sotto il secondo aspetto, vanno superati le remore che talvolta limitano il pieno riconoscimento del ruolo dei componenti del CGIE da parte dei rappresentanti diplomatico-consolari e, soprattutto, sia l'organismo che i suoi componenti debbono essere pienamente accreditati presso le autorità locali come rappresentanti delle comunità italiane, facendo salve le funzioni inerenti ai rapporti tra stati, che restano esclusiva prerogativa delle rappresentanze diplomatiche.

 

Composizione

Nella determinazione del criterio di composizione, almeno per quanto riguarda la quota elettiva, si esprime un'opzione favorevole all'elezione indiretta dei propri consiglieri (con meccanismi di garanzia delle minoranze, di cui si dirà più avanti). Tale sistema, infatti, assicura un maggiore raccordo con le realtà di base delle comunità e consente la partecipazione delle associazioni e degli oriundi.

Il numero dei consiglieri, 65 eletti all'estero e 29 di nomina governativa, andrebbe mantenuto seppur tenendo conto, per quanto riguarda i consiglieri eletti all'estero, dell' evoluzione e dei cambiamenti intervenuti nella distribuzione del numero di connazionali nei vari Paesi. Si può valutare, inoltre, l'ipotesi di riduzione della componente di nomina governativa, pur conservando il ventaglio delle presenze già sperimentate, al fine di assicurare una distribuzione territoriale più equilibrata e/o la rappresentanza di componenti nuove (nuove mobilità, oriundi, componenti consulte regionali, ecc.).

Inoltre, per favorire un fisiologico ricambio dell'organismo, si ritiene di limitare a due mandati consecutivi la durata massima di permanenza, mentre al fine di una maggiore aderenza del Consiglio Generale all'evoluzione delle nostre collettività, si pensa di riservare una quota di almeno 1/3 dei componenti a giovani, donne e oriundi, mediante o il sistema delle quote oppure quello dell'alternanza dei posti in lista.
I parlamentari eletti nella circoscrizione estero hanno diritto di partecipazione a tutti i lavori del Consiglio Generale con facoltà di parola e di proposta; i presidenti delle Regioni, o loro delegati, partecipano all'Assemblea generale, senza diritto di voto.

È infine sancita l'incompatibilità della funzione di consigliere del CGIE con l'assunzione di cariche parlamentari o di governo.

 

Organi

Il Segretario Generale, al quale spetta la direzione e la rappresentanza esterna del CGIE, è eletto dall'assemblea plenaria a maggioranza assoluta.
Il Comitato di Presidenza, in aderenza con la funzione reale che ha assunto negli ultimi anni, è organo collegiale di coordinamento delle attività del Consiglio Generale, autonomo dalla rappresentanza delle aree geografiche. Esso è composto da 16 membri: il Segretario Generale, 5 Vice Segretari Generali eletti dai rispettivi raggruppamenti (4 delle aree continentali e 1 di nomina governativa) e 10 Consiglieri rappresentativi delle aree geografiche, eletti dall'Assemblea plenaria, con metodo proporzionale tra liste concorrenti o con voto limitato, per garantire la democraticità del suo assetto.

Le Commissioni tematiche vanno confermate e valorizzate, anche attraverso la possibilità di attribuire loro da parte del Segretario Generale e del Comitato di Presidenza la facoltà di elaborare documenti di orientamento e pareri vincolanti sulle materie di competenza.

 

Rapporti con l'associazionismo

Al fine di rianimare e di valorizzare il tessuto associativo sul quale è costruito lo stesso sistema della rappresentanza, si dovranno prevedere periodici incontri tra i consiglieri di area continentale e i rappresentanti delle associazioni operanti nelle specifiche aree.

In un'ipotesi ottimale, si può prevedere la partecipazione alle assemblee continentali delle associazioni selezionate per l'elezione dei consiglieri CGIE, nel caso di impossibilità di realizzazione di tale eventualità si può pensare alla presenza di un rappresentante designato da tali associazioni agli incontri indetti dalle Ambasciate con gli Intercomites, i Comites ed i consoli.

 

Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome - Cgie

Istituita con l'art. 17/bis della L. 198/98, si conferma l'opportunità, già prospettata in passato, di approfondire l'eventualità che, per la sua cruciale importanza, sia riorganizzata autonomamente e svincolata dalla normativa del CGIE, diventando oggetto di specifica disciplina, da mettere in più stretto collegamento con la Conferenza Stato-Regioni e da proporre contestualmente alla riforma del CGIE.

 

(aise)