8 gennaio 2018
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Gli elettori italiani che per motivi di
lavoro, studio o cure mediche si trovano
temporaneamente all’estero per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento delle elezioni per il rinnovo
del Parlamento, nonché i familiari con loro
conviventi, potranno partecipare al voto per
corrispondenza organizzato dagli uffici
consolari italiani (legge 459 del 27
dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis),
ricevendo la scheda al loro indirizzo
all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali
elettori dovranno —entro il 31 gennaio 2018—
far pervenire al Comune d’iscrizione nelle
liste elettorali un’apposita opzione. E’
possibile la revoca della stessa opzione
entro lo stesso termine. Si ricorda che
l’opzione è valida solo per il voto cui si
riferisce (ovvero, in questo caso, per le
votazioni del 4 marzo 2018).
L’opzione (fac-simile
qui reperibile) può essere inviata per
posta, telefax, posta elettronica anche non
certificata, oppure fatta pervenire a mano
al Comune anche da persona diversa
dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su
carta libera e obbligatoriamente corredata
di copia di documento d’identità valido
dell’elettore, deve in ogni caso contenere
l’indirizzo postale estero cui va inviato il
plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio
consolare competente per territorio e una
dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti per l’ammissione al voto per
corrispondenza (vale a dire che ci si trova
—per motivi di lavoro, studio o cure
mediche— in un Paese estero in cui non
si è anagraficamente residenti per
un periodo di almeno tre mesi nel quale
ricade la data di svolgimento delle
consultazioni; oppure, che si è familiare
convivente di un cittadino che si trova
nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),
dichiarandosi consapevoli delle conseguenze
penali in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 del citato DPR 445/2000).
(massimo barzizza / puntodincontro.mx)
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