Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha emesso un decreto che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Diario Oficial de la Federación per riformare l'articolo 37 del Regolamento della Legge Federale sui Monumenti e le Zone Archeologiche, Artistiche e Storiche al fine di autorizzare il Ministero della Cultura a richiedere in prestito, per motivi di studio o di esposizione pubblica in Messico, beni archeologici, artistici e storici che si trovano all'estero.
Secondo il portale della Commissione federale per il miglioramento della regolamentazione (Conamer), è stata aggiunta il 1° dicembre 2020, una bozza preliminare del “Decreto con il quale si aggiunge un articolo 37 Ter al Regolamento della Legge federale sui monumenti e le zone archeologiche, artistiche e storiche” che alla lettera dice:
«Articolo 37 TER.- Il Ministero della Cultura, previo accordo con il Presidente della Repubblica e con il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri, può richiedere il trasferimento temporaneo, per motivi di studio o di esposizione pubblica nel Paese, di quei beni mobili che ai sensi della Legge e del presente Regolamento possono essere considerati monumenti archeologici, artistici o storici che si trovano in strutture di governi o istituti culturali e scientifici stranieri. Detto trasferimento dovrà essere effettuato nel rispetto degli strumenti e delle disposizioni di legge applicabili in materia».
Il Presidente della Repubblica invoca nei motivi del decreto il diritto alla cultura stabilito per tutti dalla Magna Carta, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale sui diritti economici.
Con questo emendamento al Regolamento della Legge federale sui monumenti e le zone archeologiche, artistiche e storiche, si apre la porta per trasferire temporaneamente, per le commemorazioni del 2021, beni archeologici e storici di grande valore, come i codici preispanici richiesti lo scorso ottobre dal presidente López Obrador, tramite sua moglie Beatriz Gutiérrez Müller, ai governi dell'Italia e della Città del Vaticano.
Il 26 ottobre, il nunzio apostolico in Messico, Franco Coppola, ha risposto che il Vaticano non presterà i codici preispanici richiesti dal presidente messicano, poiché, ha detto, «nulla può essere prestato al Messico, perché la legge del Messico impediscono la restituzione delle cose prestate perché sono monumenti storici».
E, infatti, l'articolo 27 della Legge federale sui monumenti e le zone archeologiche, artistiche e storiche afferma che «i monumenti archeologici mobili e immobili sono proprietà della Nazione, inalienabili e imprescrittibili», e l'articolo 28 li definisce come «i beni mobili e immobili, prodotto di culture antecedenti all'insediamento degli ispanici nel territorio nazionale, nonché resti umani, flora e fauna, legati a tali culture».
Con questa aggiunta al regolamento, il governo del Messico avrebbe il potere di richiedere i pezzi in prestito e restituirli ai loro attuali custodi senza violare la legge federale o rinunciare all'inalienibilità e imprescrittività che il Messico rivendica su tali beni, nel caso in cui i governi o le istituzioni straniere che proteggono quei monumenti di interesse nazionale concordino con le autorità della nazione.