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12 luglio 2014 - A seguito dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comites di Cittá del Messico, l'Ambasciata d'Italia in Messico ha pubblicato le seguenti informazioni riguardanti la presentazione delle liste dei candidati, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 23.10.2003 n. 286 e DPR 395 del 29 dicembre 2003, recante il relativo regolamento di attuazione).

1) Le liste dei candidati sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore, a partire dal ventesimo e non oltre il trentesimo giorno successivo all'indizione - vale a dire da mercoledì 30 luglio 2014 a sabato 9 agosto 2014 - (art. 15, c. 3 della Legge). Per facilitare tale operazione si allega un modello di dichiarazione di presentazione di lista.

In base al disposto regolamentare, le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio Elettorale nelle ore d'ufficio (art. 14 Regolamento), ossia dal lunedì al venerdí dalle h 9:00 alle 17:00 nella sede della Cancelleria Consolare di Cittá del Messico.

Essendo il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati sabato 9 agosto, verrá assicurata in tale giornata, dalle 9:00 alle 17:00 la presenza di almeno un membro dell'Ufficio elettorale per gli adempimenti previsti dalla Legge 286/2003 agli articoli 15 e 16.

Si precisa infine che, essendo il termine predetto fissato per legge, non - dicesi non - è possibile spostare tale termine al giorno successivo non festivo.

2) Sono eleggibili (art. 5 della Legge e art. 6 del Regolamento) i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 comma 1 della legge 459/2001 (o inseriti nell'elenco elettorale aggiunto, a seguito di accertamento presso il comune di origine, entro tempi utili ai fini della presentazione delle candidature).

3) La candidatura è ammessa per una sola lista.

4) Le eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri sono giudicate dal Comites stesso. Come chiarito anche dal Ministero dell'Interno, la Legge 286/2003 (art. 5) e il relativo regolamento (art. 6, che richiama il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali") non contemplano la fattispecie dell'incandidabilità ma solo le cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Pertanto, pur dovendo l’Ufficio diplomatico-consolare, come pure l'Ufficio Elettorale e lo stesso Comitato Elettorale Circoscrizionale (CEC), NON hanno il compito di pronunciarsi su eventuali casi di asserita ineleggibilità o incompatibilità, spettando ogni decisione in merito esclusivamente al neo eletto Comites nel corso della sua prima seduta (art. 7 del Regolamento).

5) Le liste sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 (art. 15, c.3 della Legge). Gli elettori sottoscrittori delle liste non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.

6) Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. La firma va autenticata a cura dell'Ufficio consolare e l'autentica è gratuita (art. 34 del Regolamento).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 - comma d) del DPR 395/2003, per "ufficio consolare" si intende uno degli uffici di cui all'art. 29, comma primo, primo periodo, della legge 18/1979 che riporta: "l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di I categoria, i consolati di I categoria, i vice consolati di I categoria e le agenzie consolari di I categoria.(...)”. Pertanto è escluso che l'autentica possa essere effettuata dai titolari degli uffici consolari onorari.

I documenti di riconoscimento utili per procedere all'autentica della firma sono il passaporto e la carta d'identità italiana. Sono inoltre ritenuti assimilabili ai predetti tutti i documenti muniti di fotografia del titolare e rilasciati, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consentono l'identificazione personale del suo titolare.

Se la firma viene autenticata a cura di notai o altri pubblici funzionari locali, la firma di questi ultimi deve essere legalizzata.

7) Le liste dei candidati possono essere sottoscritte in fogli separati e l'autentica delle relative firme può essere unica e cumulativa per ogni foglio recante le sottoscrizioni medesime. Si rammenta peraltro che ognuno dei fogli di raccolta delle firme deve riportare il contrassegno di lista e tutti i nominativi dei candidati.

8) Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e comunque non superiore a 16 (art. 14, c. 2 del Regolamento). Per ogni candidato va indicato il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.

9) Unitamente alla lista dei candidati va presentata la seguente documentazione (art. 14, c. 3 del Regolamento):

a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmata e autenticata;

b) designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale.

10) Il Presidente dell'Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, con l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

11) A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, vale a dire dal 26 luglio 2014, l'Ufficio consolare provvede al rilascio, entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, e in base agli atti in suo possesso, dei certificati - anche collettivi - attestanti l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della propria circoscrizione consolare (art. 14, c. 8 del Regolamento).

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(ambasciata d'italia in messico / puntodincontro.mx / adattamento e traduzione in spagnolo di massimo barzizza)