12
luglio 2014 -
A
seguito dell'indizione delle elezioni per il
rinnovo del Comites di Cittá del Messico,
l'Ambasciata d'Italia in Messico ha
pubblicato le seguenti informazioni
riguardanti la presentazione delle liste dei
candidati, alla luce di quanto previsto
dalla normativa vigente (Legge 23.10.2003 n.
286 e DPR 395 del 29 dicembre 2003, recante
il relativo regolamento di attuazione).
1) Le liste dei candidati sono presentate da
uno dei candidati o da un sottoscrittore, a
partire dal ventesimo e non oltre il
trentesimo giorno successivo all'indizione -
vale a dire da mercoledì 30 luglio 2014 a
sabato 9 agosto 2014 - (art. 15, c. 3 della
Legge). Per facilitare tale operazione si
allega un
modello di dichiarazione di
presentazione di lista.
In base al disposto regolamentare, le liste
dei candidati sono presentate all'Ufficio
Elettorale nelle ore d'ufficio (art. 14
Regolamento), ossia dal lunedì al venerdí
dalle h 9:00 alle 17:00 nella sede della
Cancelleria Consolare di Cittá del Messico.
Essendo il termine ultimo per la
presentazione delle liste dei candidati
sabato 9 agosto, verrá assicurata in tale
giornata, dalle 9:00 alle 17:00 la presenza
di almeno un membro dell'Ufficio elettorale
per gli adempimenti previsti dalla Legge
286/2003 agli articoli 15 e 16.
Si precisa infine che, essendo il termine
predetto fissato per legge, non - dicesi non
- è possibile spostare tale termine al
giorno successivo non festivo.
2) Sono eleggibili (art. 5 della Legge e
art. 6 del Regolamento) i cittadini italiani
residenti nella circoscrizione consolare,
iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'art. 5 comma 1 della legge 459/2001 (o
inseriti nell'elenco elettorale aggiunto, a
seguito di accertamento presso il comune di
origine, entro tempi utili ai fini della
presentazione delle candidature).
3) La candidatura è ammessa per una sola
lista.
4) Le eventuali cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei propri membri sono
giudicate dal Comites stesso. Come chiarito
anche dal Ministero dell'Interno, la Legge
286/2003 (art. 5) e il relativo regolamento
(art. 6, che richiama il Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267, recante il "Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali") non contemplano la fattispecie
dell'incandidabilità ma solo le cause di
ineleggibilità ed incompatibilità.
Pertanto, pur dovendo l’Ufficio
diplomatico-consolare, come pure l'Ufficio
Elettorale e lo stesso Comitato Elettorale
Circoscrizionale (CEC), NON hanno il compito
di pronunciarsi su eventuali casi di
asserita ineleggibilità o incompatibilità, spettando ogni decisione in merito
esclusivamente al neo eletto Comites nel
corso della sua prima seduta (art. 7 del
Regolamento).
5) Le liste sono sottoscritte da un numero
di elettori non inferiore a 100 (art. 15,
c.3 della Legge). Gli elettori
sottoscrittori delle liste non possono
essere candidati e non possono sottoscrivere
più di una lista, pena la nullità della
sottoscrizione.
6) Per ogni sottoscrittore va indicato il
cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita. La firma va autenticata a cura
dell'Ufficio consolare e l'autentica è gratuita (art. 34 del Regolamento).
Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 - comma
d) del DPR 395/2003, per "ufficio consolare"
si intende uno degli uffici di cui all'art.
29, comma primo, primo periodo, della legge
18/1979 che riporta: "l'espressione "uffici
consolari" comprende i consolati generali di
I categoria, i consolati di I categoria, i
vice consolati di I categoria e le agenzie
consolari di I categoria.(...)”. Pertanto è
escluso che l'autentica possa essere
effettuata dai titolari degli uffici
consolari onorari.
I
documenti di riconoscimento utili per
procedere all'autentica della firma sono il
passaporto e la carta d'identità italiana.
Sono inoltre ritenuti assimilabili ai
predetti tutti i documenti muniti di
fotografia del titolare e rilasciati, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione italiana o
di altri Stati, che consentono
l'identificazione personale del suo titolare.
Se la firma viene autenticata a cura di
notai o altri pubblici funzionari locali, la
firma di questi ultimi deve essere
legalizzata.
7) Le liste dei candidati possono essere
sottoscritte in fogli separati e l'autentica
delle relative firme può essere unica e
cumulativa per ogni foglio recante le
sottoscrizioni medesime. Si rammenta
peraltro che ognuno dei fogli di raccolta
delle firme deve riportare il contrassegno
di lista e tutti i nominativi dei candidati.
8) Le liste sono formate da un numero di
candidati almeno pari al numero dei membri
del Comitato da eleggere e comunque non
superiore a 16 (art. 14, c. 2 del
Regolamento). Per ogni candidato va indicato
il cognome, il nome, il luogo, la data di
nascita e il numero progressivo assegnato
dal presentatore della lista.
9) Unitamente alla lista dei candidati va
presentata la seguente documentazione (art.
14, c. 3 del Regolamento):
a) dichiarazione di accettazione della
candidatura da parte di ciascun candidato,
firmata e autenticata;
b) designazione di un rappresentante
effettivo e di uno supplente per il Comitato
Elettorale Circoscrizionale.
10) Il Presidente dell'Ufficio elettorale
rilascia ricevuta degli atti presentati, con
l'indicazione del giorno e dell'ora di
presentazione.
11) A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla data di indizione delle
elezioni, vale a dire dal 26 luglio 2014,
l'Ufficio consolare provvede al rilascio,
entro il termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, e in base
agli atti in suo possesso, dei certificati -
anche collettivi - attestanti l'iscrizione
degli elettori nelle liste elettorali della
propria circoscrizione consolare (art. 14,
c. 8 del Regolamento).
(ambasciata
d'italia in messico / puntodincontro.mx /
adattamento e traduzione in spagnolo di
massimo barzizza)
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