Il calendario del voto: le scadenze fino alla riunione del nuovo Parlamento

Il calendario del voto: le scadenze fino alla riunione del nuovo Parlamento

Ore 09.58 – Con lo scioglimento delle Camere, decretato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è partita ufficialmente la tempistica delle elezioni, che si terranno il 25 settembre come deciso dal Consiglio dei ministri sulla base dell’articolo 61 della Costituzione: «le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti». Prima di votare, dovranno essere rispettati una serie di adempimenti e scadenze, sia per le istituzioni, sia per i partiti. Ecco le date principali:

27 luglio
È il termine entro il quale il ministero dell’Interno deve inviare al ministero degli Esteri gli elenchi degli elettori residenti oltre confine, che vengono costantemente aggiornati. La legge stabilisce che devono essere trasmessi entro il sessantesimo giorno antecedente le votazioni.

31 Luglio
È l’ultimo giorno in cui i consolati potranno ricevere le richieste da parte degli italiani residenti all’estero di esercitare la facoltà di voto in Italia.

12, 13 e 14 agosto
È il termine entro il quale i partiti dovranno depositare al ministero dell’Interno i contrassegni e i simboli elettorali.

21 e 22 agosto
Sono i giorni riservati alla presentazione delle liste, il 35esimo e il 34esimo antecedente il voto. Le liste dei candidati vengono presentate negli uffici centrali elettorali costituiti presso le Corti d’Appello.

26 agosto
È la data d’inizio ufficiale della propaganda elettorale, il mese di campagna prima del voto, con comizi, partecipazione a trasmissioni televisive, diffusione di contenuti tramite altri media, affissione di manifesti, consegna di gadget e volantini ecc.

22 settembre
Le schede votate dagli italiani maggiorenni residenti all’estero —e presenti negli elenchi inviati dal ministero dell’Interno a quello degli Esteri— dovranno pervenire ai consolati entro le ore 16 locali.

25 settembre
È il giorno delle elezioni in Italia.

15 ottobre
È la data entro la quale deve tenersi la prima seduta del nuovo Parlamento. A stabilirlo è sempre l’articolo 61 della Costituzione, in base al quale «la prima riunione» delle Camere «ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni». Finché non sono riunite le nuove camere, prosegue l’articolo, «sono prorogati i poteri delle precedenti».

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